Avvocato Roberto Orzetti

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21/08/2026 22:00 - PagineSì Redazione

I contratti di convivenza: disciplina legale e tutela dei conviventi di fatto

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle convivenze di fatto e, accanto a essa, lo strumento del contratto di convivenza. L'istituto ha colmato una lacuna significativa, riconoscendo ai conviventi non coniugati una serie di tutele e offrendo loro la possibilità di regolare in forma scritta gli aspetti patrimoniali del rapporto. La conoscenza di questa disciplina è importante perché molte persone vivono oggi rapporti di convivenza stabile senza essersi mai posti la questione delle conseguenze giuridiche delle proprie scelte, scoprendo solo nei momenti critici (malattia, separazione, decesso) la vulnerabilità della propria posizione. Lo Studio Orzetti ricomprende fra le proprie attività in ambito familiare la gestione delle coppie di fatto, con attenzione sia agli aspetti patrimoniali sia alla tutela dei figli.

Chi sono i conviventi di fatto secondo la legge

La legge definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate fra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. La stabilità della convivenza viene attestata attraverso le risultanze anagrafiche, ovvero la dichiarazione di convivenza presentata al comune di residenza, che produce una serie di effetti giuridici rilevanti. La definizione legale è ampia e non distingue in base al genere dei conviventi né a particolari requisiti di durata, ma richiede la presenza di un legame affettivo qualificato e di assistenza reciproca, elementi che differenziano la convivenza dalla mera coabitazione fra persone estranee al rapporto di coppia.

I diritti riconosciuti ai conviventi di fatto

La disciplina del 2016 ha riconosciuto ai conviventi di fatto una pluralità di diritti, anche in assenza di un contratto di convivenza. Tra i più rilevanti: il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali quando uno dei due si trova in malattia o ricovero, parificato a quello dei coniugi; la possibilità di designare il convivente come rappresentante per le decisioni sulla salute e in caso di morte; il diritto di abitazione della casa di proprietà del convivente deceduto, per un periodo variabile in funzione della durata della convivenza; il subentro nel contratto di locazione qualora il conduttore convivente venga a mancare; la facoltà di partecipare all'impresa familiare del convivente, con il riconoscimento della propria attività. Sono tutele importanti che configurano la convivenza di fatto come un rapporto giuridicamente riconosciuto, sebbene con uno statuto diverso da quello del matrimonio e dell'unione civile.

Il contratto di convivenza: contenuti e forma

Il contratto di convivenza è lo strumento con cui i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali. Deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio o avvocato. Per la sua opponibilità ai terzi è necessaria la trasmissione al comune di residenza per la registrazione anagrafica. I contenuti tipici del contratto comprendono la regolamentazione dei contributi al ménage comune, la disciplina della proprietà dei beni acquistati in costanza di convivenza, eventuali clausole sull'assegnazione dei beni o sull'assistenza economica reciproca in caso di cessazione della convivenza. Le competenze dello studio in materia di famiglia comprendono la consulenza nella valutazione preliminare, nella predisposizione e nella revisione di questi contratti, calibrati sulla situazione concreta della coppia.

Cosa il contratto di convivenza non può contenere

Il contratto di convivenza ha contenuti che riguardano esclusivamente la sfera patrimoniale. Non può disciplinare aspetti personali del rapporto, come la fedeltà reciproca o l'organizzazione della vita familiare, perché sono profili che la legge ritiene non comprimibili da accordi negoziali. Non può inoltre prevedere clausole che incidano sui diritti dei figli, che sono regolati da norme inderogabili a tutela dell'interesse dei minori. Sono escluse anche le pattuizioni che vincolino la libertà personale dei conviventi, ad esempio limitazioni alla facoltà di porre fine alla convivenza o sanzioni economiche per la cessazione del rapporto, perché contrarie ai principi generali dell'ordinamento. La corretta delimitazione dei contenuti è uno degli aspetti tecnici che richiedono attenzione in fase di redazione, perché la presenza di clausole nulle può comportare la nullità del contratto oppure la sostituzione delle clausole nulle con la disciplina legale di default.

La cessazione della convivenza e gli effetti del contratto

Il contratto di convivenza cessa per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile fra i conviventi o di uno dei due con altra persona, oppure per morte di uno dei conviventi. La cessazione del rapporto produce effetti diversi a seconda di quanto il contratto ha previsto e della disciplina legale residuale applicabile. Quando il contratto disciplina espressamente gli effetti della cessazione (assegnazione di beni, restituzioni, compensazioni), si applicano le clausole pattizie. Quando il contratto tace, intervengono le regole legali generali. In ogni caso, restano fermi i diritti dei figli e gli obblighi di mantenimento, che seguono regole proprie. Una pianificazione attenta in fase di redazione del contratto consente di prevenire conflitti futuri e di gestire l'eventuale crisi del rapporto in modo ordinato, evitando di doversi rivolgere al giudice per la definizione di aspetti che avrebbero potuto essere disciplinati per via negoziale. L'esperienza maturata nelle diverse aree civilistiche dello studio consente di affrontare con metodo le situazioni più articolate.

Stai valutando di formalizzare con un contratto di convivenza i rapporti patrimoniali del tuo rapporto di fatto, oppure sei interessato a conoscere i diritti che ti spettano come convivente? Per una consulenza riservata, è possibile contattare lo Studio Orzetti chiamando lo 0521 235776 o il cellulare 333 2129665, oppure scrivendo a roberto.orzetti@libero.it.

 

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